E se ricevo richieste di denaro da enti diversi dalla SIAE?

Chiedilo all'avvocato: la rubrica di Rockit in cui l'avvocato Simone Aliprandi risponde a dubbi su diritti d'autore e dintorni

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23/10/2013 - 12:28 Scritto da Simone Aliprandi

Per proporre le tue domande all'Avvocato Aliprandi, scrivi a aliprandi@rockit.it 
(leggi la descrizione della rubrica)

#31 Ho un negozio di solarium ed estetica. Ho letto che alcuni commercianti come me, pur avendo pagato regolarmente la SIAE, hanno ricevuto richieste di denaro da parte di altri enti. Com'è possibile?

RISPOSTA:
 La SIAE opera in regime di monopolio nel campo della gestione dei diritti d'autore e della raccolta dei relativi proventi. Tuttavia nelle registrazioni fonografiche (siano esse fruite attraverso la radio, la tv e internet oppure per mezzo di cd, dvd, file mp3) non c'è solo il lavoro autoriale in senso puro (quello di coloro che hanno scritto i brani musicali), ma anche il lavoro di altri soggetti che hanno in un certo senso “confezionato” il brano per renderlo effettivamente fruibile dal pubblico: mi riferisco agli interpreti, agli esecutori, ai produttori discografici... Tutti questi soggetti sono titolari dei cosiddetti diritti connessi, che sono diritti del tutto indipendenti rispetto ai diritti d'autore in senso puro. Nel campo della gestione e raccolta dei diritti connessi non vi è monopolio, dunque esistono varie entità che si occupano di questo aspetto: SCF, Itsright, IMAIE sono i nomi più noti. Di conseguenza può avvenire che uno di questi soggetti si faccia vivo chiedendo conto della parte di diritti che gli compete, anche se abbiamo già versato alla SIAE quanto dovuto relativamente ai diritti d'autore.

Avv. Simone Aliprandi

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L'articolo E se ricevo richieste di denaro da enti diversi dalla SIAE? di Simone Aliprandi è apparso su Rockit.it il 2013-10-23 12:28:43

COMMENTI (2)

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  • RadioAtlantide 11 anni fa Rispondi

    anche qui ci sarebbe da aprire un altro "fronte" di battaglia. Mi permetto, avvocato Aliprandi, di darle un po' di spunti da verificare.
    Fino a qualche anno fa i connessi all'uso (art. 73 e 73/bis) erano correttamente incassati dalla SIAE perché compresi all'interno dei proventi pagati dall'utente attraverso la licenza che è UNA e sola richiesta per l'uso come musica di sottofondo, ad esempio e come nella domanda posta qui. Dal punto di vista amministrativo i "proventi" pagati, cioè sono formati da quelli d'autore e quelli connessi (c'è una ma sono più d'una sentenza del Consiglio di Stato, la numero 4440 del 2002 se la memoria non mi inganna che spiega bene come e da cosa questi proventi siano formati) essendo derivati dalla licenza che SOLO la SIAE può emettere in forza del suo monopolio, l'utente avrà come UNICO suo riferimento la SIAE e non già altri soggetti che non abbiano ricevuto dalla legge funzione di "esattore". In definitiva questi "altri soggetti" possono agire per diritto privato ma non attraverso un percorso "amministrativo" che è nelle mani della SIAE per il suo monopolio legale.
    La richiesta è lecita quindi, se tra l'utente e il soggetto altro è in essere un contratto specifico. La legge 633/41 all'art. 73 e 73-bis ci indica come questo può avvenire e se in assenza di accordo tra le parti qual è la misura del compenso per il connesso distinguendo tra uso a scopo di lucro e non a scopo di lucro.
    Per l'art. 73 (scopo di lucro) salvo diverso accordo la misura è stabilita nel 2% del lordo la stessa legge non ci dice però, in assenza di accordo diverso, chi è il soggetto deputato ad incassare direttamente dall'utente. La logica ci dice che essendo la SIAE l'unico ente istituzionale con tali funzioni, a lei debba andare quel compenso. La SIAE poi andrà a trasferire le varie percentuali ai produttori o relativi collectors affinché li possano ripartire tra i loro aventi diritto.

    Molto più divertente il caso del 73-bis, uso senza scopo di lucro come per esempio quello fatto da un normale esercizio commerciale (esempio abbigliamento) perché la legge non ha mai stabilito quale fosse la misura del compenso "salvo accordi diversi". In definitiva un negozio non sa cosa pagare ma anche una web radio senza scopo di lucro.

    In ultimo: qualche mese fa a seguito di una lunga diatriba tra il maggior rappresentante i discografici italiani e i dentisti per il compenso connesso alla diffusione di musica nei propri locali, si è arrivati alla Corte di Giustizia Europea. SCF aveva denunciato un dentista il quale non voleva pagare il compenso perché riteneva non fosse dovuto, la Corte di Giustizia ha dato ragione al dentista perché il suo "pubblico" non è pubblico (la sua non una diffusione al pubblico, una pubblica esecuzione) e certo quel sottofondo del suo studio non è a scopo di lucro perché la legge chiede che sia "diretto".
    Si potrebbe concludere quindi, che anche il normale negozio di abbigliamento o qualsiasi altro esercizio commerciale diverso dal pubblico esercizio (bar, ristoranti, alberghi etc) non sia tenuto al pagamento di nessun connesso. Non solo, a mio personalissimo parere, non essendo i clienti lì trattenuti dalla musica ma per comprare i pantaloni, quella non sia una "pubblica" esecuzione o una "diffusione al pubblico" e certo quel sottofondo non è "lucro", quindi non sia dovuta neppure la SIAE stessa per anche il diritto d'autore.

  • copperblue 11 anni fa Rispondi

    Ergo,bisogna pagare anche queste altre entita'?