Bisogna pagare la SIAE anche per le feste private?

L'avvocato Aliprandi risponde a questo e ad altri dubbi

Festa privata siae
Festa privata siae
25/07/2014 - 17:19 Scritto da Simone Aliprandi

(leggi la descrizione della rubrica)
È ora disponibile il nuovo libro dell'Avvocato Aliprandi: si chiama "Pillole di diritto per creativi e musicisti", riassume alcune delle domande più importanti di questa rubrica e lo trovate qui.

#59 Devo pagare la SIAE anche in occasione di una festa privata, come ad esempio un matrimonio?

L'articolo 15 della legge 633 del 1941, recentemente riformato, si occupa di definire il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico; ovvero, tra i vari diritti spettanti all'autore, quello che entra in gioco in tutte le esecuzioni e rappresentazioni di fronte ad un pubblico fisicamente presente. Lo stesso articolo si preoccupa di precisare il concetto di “pubblico” che può effettivamente essere passibile di interpretazioni molto elastiche. Al comma 2 si legge: “Non sono considerate pubbliche l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell’opera effettuate, senza scopo di lucro, alternativamente: a) entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero; b) all’interno delle biblioteche, a fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse.” Per rispondere al quesito bisogna riflettere specialmente sulle parole “cerchia ordinaria della famiglia”. Occasioni come matrimoni o altre cerimonie spesso coinvolgono più di quella manciata di persone che può essere considerata “cerchia ordinaria” e dunque vengono considerate occasioni in cui si fruisce di musica in un contesto pubblico. La SIAE classifica questo tipo di eventi come “Trattenimenti Privati Gratuiti”, ovvero festeggiamenti a carattere privato nel corso dei quali avvengono esecuzioni di brani musicali appartenenti al repertorio SIAE; e per essi prevede specifiche tariffe. Si va da un minimo di circa 100 euro (più tasse e commissioni) per eventi sotto le 100 persone che prevedano solo ascolto di musica; e si arriva a quasi 600 euro (più tasse e commissioni) per eventi oltre le 300 persone con momenti di ballo.

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L'articolo Bisogna pagare la SIAE anche per le feste private? di Simone Aliprandi è apparso su Rockit.it il 2014-07-25 17:19:00

COMMENTI (7)

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  • poderegreve 7 anni fa Rispondi

    Se vuoi organizzare una festa privata a Firenze, laurea, compleanno, cene o pranzi tra amici, consiglio questo posto veramente spettacolare, fuori dai classici circuiti dei soliti locali di Firenze. Si trova in aperta campagna nel Chianti classico tra i vigneti e i caprioli allo stato selvatico. Possibilità di svolgimento della festa al chiuso se il tempo non lo consente, ma sarebbe un vero peccato perchè la location esterna è davvero meravigliosa. Oltre 100 posti auto. Garantita la massima privacy. Possibilità di pernottamento.
    La location / casale in campagna, si trova nel comune di San Casciano in Val di Pesa, in prov. di Fi, a soli 25 minuti di auto dal centro città. 20 ettari di vigneto di chianti classico e 8 ettari di immensa prateria, circondano la villa. Questo il sito web del Podere Greve - Chianti: poderegreve.bio

  • mario4446 8 anni fa Rispondi

    POCA ALLEGRIA IN GIRO,,LA COLPA DI QUESTA RUBERIA,,LA S.I.A.E.

  • mario4446 8 anni fa Rispondi

    Commento vuoto, consideralo un mi piace!

  • pierandrea.marati 9 anni fa Rispondi

    Non condivido affatto la conclusione del collega. Caratteristica essenziale per il pagamento dei diritti siae è che il locale dove si terrà la rappresentazione sia considerato un locale pubblico !!! allego per semplicità e chiarezza alcuni spunti della nota Sentenza del 1970 che indica le caratteristiche di fronte alle quali si debba considerare pubblico il locale.
    Le feste in ambienti privati, quindi non pubblici, SONO ESENTI DAL CONTRIBUTO SIAE.
    Ai fini dell'attribuzione poi del carattere "privato" o "pubblico" del locale, sembra opportuno richiamare in limite il principio ricavato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 56 del 9 aprile 1970, secondo cui ad un determinato locale va in genere attribuito il carattere di locale "pubblico" quando si accerti, con un giudizio sintetico e induttivo, che in esso si svolga una attività professionalmente organizzata a scopo di lucro, diretta allo scambio o alla produzione di beni o servizi. Deve trattarsi, in altri termini, di attività svolta da un imprenditore, inteso nel senso di cui agli artt. 2082 e 2083 dei Codice Civile.
    Devono ritenersi assoggettabili alla normativa sugli spettacoli e trattenimenti pubblici i locali che, ancorché asseriti come privati, presentino i seguenti elementi e considerazioni:
    a) pagamento del biglietto d'ingresso effettuato volta per volta anche da non soci o rilascio, senza alcuna formalità particolare, di tessere associative a chiunque acquisti il biglietto stesso;
    b) pubblicità degli spettacoli o dei trattenimenti, a mezzo di giornali, manifesti, ecc., destinati all'acquisto o alla visione della generalità dei cittadini;
    c) complessità del locale dove si svolge l'attività, nel senso che appaia trattarsi di struttura avente caratteristiche tali da essere impiegata in attività di natura palesemente imprenditoriale;
    d) rilevante numero delle persone che accedono ai locali. A questo riguardo si ritiene possa farsi riferimento al criterio previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 che imponeva anche l'obbligo della certificazione antincendi per i locali di spettacolo e trattenimento in genere, con capienza superiore a 100 posti.

  • RadioAtlantide 10 anni fa Rispondi

    attenzione Simone, forse è da precisare che sono "trattenimenti" (il che già da solo identifica bene il luogo) che si tengono in luoghi/locali aperti al pubblico. Per questo si può parlare di pubblico. A casa propria la SIAE non entra

  • stefanodjyakuza 10 anni fa Rispondi

    certo, regaliamo i soldi alla siae, una macchina da soldi che uccide la cultura musicale italiana.

  • ruben.ruta 10 anni fa Rispondi

    il sistema italiano è stupendo. w l'Italia