Domani si vota la legge contro il secondary ticketing: ecco cosa prevede

La nuova versione è meno aggressiva rispetto a quella annunciata tempo fa, ma dovrebbe comunque essere approvata senza intoppi

camera dei deputati
camera dei deputati - via basilicatapd.it
24/11/2016 - 12:45 Scritto da Sandro Giorello

Come vi avevamo già riportato tempo fa, dopo il servizio delle Iene il tema del secondary ticketing è diventato un argomento più che dibattuto nella società italiana, tanto che anche il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali Dario Franceschini ha stabilito la necessità di un intervento legislativo.

Oggi la Camera sta esaminando l'emendamento firmato da Roberto Rampi, il parlamentare già lavoro sul disegno di legge sulla Musica presentato a fine giugno. Rispetto a quanto era emerso dopo l’intervento di Franceschini, le multe sarebbero decisamente meno elevate: la soglia minima per ogni sanzione singola sarebbe di 5.000 euro (e non di 30.000 come annunciato due settimane fa). Inoltre, secondo l'emendamento, la rivendita di biglietti è garantita senza conseguenze legali ai privati che occasionalmente e senza fini commerciali mettono in vendita il proprio biglietto per i motivi più disparati.

L'emendamento fa parte della legge di stabilità 2017. Essendo un argomento molto caldo e nell'interesse della totalità dei cittadini, i Deputati dovrebbero votare la legge senza intoppi. Poi passerà al Senato e infine, se non ci saranno modifiche, la legge dovrà essere firmata dal Presidente della Repubblica, come prevede l'iter italiano.

Ecco il testo presentato alla Camera che sarà votato domani:

"Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l’ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite con il successivo comma, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito web attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata in modo occasionale, purché senza fini commerciali.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentita l'Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni e la Società Italiana degli Autori ed Editori, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del precedente comma, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori".

(via)

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